Ricorso della Regione siciliana, in persona del Presidente pro tempore on. dott. Raffaele Lombardo, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dall'avv. Paolo Chiapparrone e dall'avv. Marina Valli, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio della Regione siciliana in Roma, via Marghera n. 36, autorizzato a proporre ricorso con deliberazione della Giunta regionale che si acclude; Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 22 giugno 2011, n.143, Serie generale, e in particolare dell'art. 9, nella parte in cui non fa espressa menzione all'inapplicabilita' del decreto legislativo alle Regioni a Statuto speciale ne' contiene alcun rinvio alle norme di attuazione dei rispettivi Statuti quale fonte normativa attraverso la quale regolare in tali Regioni gli interventi previsti dall'art. 119, quinto comma della Costituzione, per violazione dell'articolo 43 dello Statuto siciliano nonche' dell'articolo 38 dello Statuto medesimo. Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.143 del 22 giugno 2011, e' stato pubblicato, il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42. L'oggetto dell'intervento attuativo e' esternato nell'art. 1 che cosi recita: «1. Il presente decreto, in conformita' al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e in prima attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, definisce le modalita' per la destinazione e l'utilizzazione di risorse aggiuntive, nonche' per l'individuazione e l'effettuazione di interventi speciali, al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona. La programmazione e attuazione di tali interventi e' coordinata con quelli di natura ordinaria, che utilizzano le risorse previste a legislazione vigente con esclusione di quelle finalizzate dal presente decreto, secondo criteri e meccanismi da determinare nell'ambito del Documento di indirizzo strategico di cui all'articolo 5. 2. Gli interventi individuati ai sensi del presente decreto sono finalizzati a perseguire anche la perequazione infrastrutturale. «Codesta ecc.ma Corte costituzionale in un giudizio promosso da questa Regione ed avente ad oggetto la legittimita' costituzionale di talune norme della legge 5 maggio 2009, n. 42 ha rilevato (sent. n. 201/2010) che l'art. 1, comma 2, della legge n. 42 del 2009 stabilisce univocamente che gli unici principi della delega sul federalismo fiscale applicabili alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome sono quelli contenuti negli artt. 15, 22 e 27» e ha ritenuto che «di conseguenza non sono applicabili alla Regione Siciliana gli indicati principi e criteri di delega contenuti nelle disposizioni censurate» precisando altresi' che la conclusione enunciata «e' fondata su una sicura esegesi del dato normativo, priva di plausibili alternative». La stessa legge delega all'art. 27 prevede che per le autonomie speciali le misure necessarie a conseguire gli obiettivi costituzionali di perequazione e solidarieta' siano stabilite con norme di attuazione ed istituisce altresi' un «tavolo di confronto» nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che, come rilevato nella sentenza citata rappresenta il luogo in cui si realizza, attraverso una permanente interlocuzione, il confronto tra lo Stato e le autonomie speciali per quanto attiene ai profili perequativi e finanziari del federalismo fiscale delineati dalla legge di delegazione, secondo il principio di leale collaborazione espressamente richiamato. Sennonche' il nuovo provvedimento attuativo ne' nell'articolo che oggi segnatamente si impugna, in quanto contiene le norme transitorie e finali nel cui ambito allocare la formula omessa, ne' altrove ripete la clausola di esclusione di cui alla legge delega, disattendendo l'apposita richiesta della Conferenza delle Regioni e Province autonome che nella seduta del 16 dicembre 2010 ha negato la prevista intesa sullo schema del Decreto in questione subordinandola all'adozione di una serie di emendamenti, tra i quali una clausola di salvaguardia per le autonomie speciali. E' cio' nonostante la forte connotazione pattizia che la legge delega ha voluto assegnare all'attuazione della normativa sul federalismo fiscale perseguendo, nel contempo, l'obiettivo del celere inveramento della riforma ed il rispetto delle prerogative statutarie delle autonomie differenziate. Lungi, pertanto, dal consentire qualsiasi pur recondito elemento di unilateralita' che, al contrario, sembra pervadere le iniziative governative, come quella di cui trattasi, con l'intento di comprimere l'ambito materiale del negoziato assumendo atti di diretta regolazione della fattispecie. Ne discende che l'applicazione del d.lgs. 31 maggio 2011 n. 88 alle Regioni ad autonomia differenziata comporti, al di la' del dato testuale in precedenza richiamato, come confermato da codesto Giudice delle leggi, una sostanziale sottrazione di materia assegnata alla trattativa, nelle forme di rito dell'attuazione degli statuti speciali, tra lo Stato e la Regione, con conseguente regolazione unilaterale da parte del primo. La prospettata esclusione dall'applicazione del regime di cui all'art. 16 della legge sul federalismo fiscale per le autonomie differenziate, e', sotto altro profilo, pienamente coerente con l'impianto complessivo della stessa in quanto la medesima normativa appronta uno specifico regime anche per la perequazione infrastrutturale che va fatto risalire all'art. 22 della stessa fonte normativa. In tal guisa e' quindi su questa ultima disposizione normativa, e, conseguentemente, con le specifiche garanzie procedurali previste dalla stessa legge e declinate da codesta ecc.ma Corte con la surrichiamata sentenza, che va incentrata la disciplina sulle perequazioni infrastrutturali. Tale soluzione permette di contemperare l'applicazione delle previsioni del citato art. 22 con le preesistenti previsioni degli statuti speciali, di rango costituzionale, e per la Sicilia si ricordi specificatamente l'art. 38 dello Statuto siciliano, che si riconnette pienamente all'impostazione offerta dal legislatore nel 2009. Va da se', ovviamente, che principi scaturenti dalla normativa applicativa dell'art.16 della stessa legge sul federalismo fiscale ben potranno trovare applicazione anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale (a partire, ad esempio, dall'istituto del contratto istituzionale di sviluppo) ma sempre nel rispetto dei principi delineati di applicazione della legislazione sul federalismo fiscale e, soprattutto, dagli statuti di autonomia. Tuttavia, mancando nel testo qualsiasi riferimento al principio pattizio (norme d'attuazione), statutariamente garantito, quale regola per disciplinare nelle Regioni a Statuto speciale gli interventi speciali aggiuntivi di cui all'art. 119, comma 5, della Costituzione, il d.lgs. 31 maggio 2011 n. 88, in mancanza di espressa esclusione, finisce col rendersi applicabile anche alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province Autonome a meno che non si vogliano irragionevolmente escludere tali enti ad autonomia differenziata dagli interventi in parola. Una tale tesi interpretativa, risulta infatti all'evidenza implausibile, non potendosi invero nutrire dubbi circa la riferibilita' anche a detti Enti dell'art.119, comma 5 della Costituzione, che tali interventi impone proprio al fine di un complessivo ed equilibrato sviluppo dell'intero Paese, tenuto conto in particolare di quanto disposto dall'art. 10 della Legge costituzionale n. 3 del 2001. Invece circa l'interpretazione estensiva delle disposizioni delegate in questione va ancora evidenziato che la stessa pone nel nulla non solo le previsioni degli artt. 22 e 27, in palese violazione dei principi statuiti dalla Corte costituzionale nella richiamata sentenza del Giudice delle leggi, come ricordato ritenute specifiche per le autonomie differenziate, ma anche l'art. 38 dello Statuto siciliano che puntualmente prevede forme di perequazione infrastrutturale. Per quanto sin qui argomentato si ritiene che il d.lgs. 31 maggio 2011 n. 88 sia illegittimo poiche' incide direttamente sull'autonomia speciale sottraendo al negoziato sul federalismo fiscale tra Regione siciliana e Stato materie per le quali la legge delega - come detto suffragata da giurisprudenza costituzionale - ribadisce debba prestarsi ossequio al principio pattizio consacrato negli Statuti speciali e, in particolare, in quello siciliano. Tale negoziato, al pari di quanto avvenuto per altre Regioni ad autonomia differenziata, e' gia' stato attivato tra la Presidenza della Regione ed i Ministeri interessati in sede di Commissione paritetica. E' questa, e soltanto questa, la sede appropriata per la individuazione e la quantificazione pattizia delle risorse aggiuntive e degli interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali. Pertanto va esclusa la diretta ed immediata applicazione nei confronti della Regione siciliana del d.lgs. 31 maggio 2011 n. 88.