Ricorso della Regione siciliana, in persona  del  Presidente  pro
tempore on. dott. Raffaele  Lombardo,  rappresentato  e  difeso,  sia
congiuntamente che  disgiuntamente,  giusta  procura  a  margine  del
presente atto, dall'avv. Paolo Chiapparrone e dall'avv. Marina Valli,
ed  elettivamente  domiciliato  presso  la  sede  dell'Ufficio  della
Regione siciliana in Roma, via Marghera n. 36, autorizzato a proporre
ricorso con deliberazione della Giunta regionale che si acclude; 
    Contro il Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  pro  tempore,
domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso  gli  Uffici
della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  e  difeso  per  legge
dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione  di  illegittimita'
costituzionale del Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante
«Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali
per  la  rimozione  di  squilibri  economici  e  sociali,   a   norma
dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42», pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 22 giugno  2011,  n.143,
Serie generale, e in particolare dell'art. 9, nella parte in cui  non
fa espressa menzione  all'inapplicabilita'  del  decreto  legislativo
alle Regioni a Statuto speciale ne' contiene alcun rinvio alle  norme
di attuazione dei rispettivi Statuti quale fonte normativa attraverso
la quale regolare in tali Regioni gli interventi  previsti  dall'art.
119, quinto comma della Costituzione, per violazione dell'articolo 43
dello  Statuto  siciliano  nonche'  dell'articolo  38  dello  Statuto
medesimo. 
    Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.143  del  22  giugno
2011, e' stato pubblicato, il decreto legislativo 31 maggio 2011,  n.
88, in materia di risorse aggiuntive ed interventi  speciali  per  la
rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo  16
della legge 5 maggio 2009, n. 42. 
    L'oggetto dell'intervento attuativo e' esternato nell'art. 1  che
cosi recita: 
        «1. Il presente  decreto,  in  conformita'  al  quinto  comma
dell'articolo  119  della  Costituzione   e   in   prima   attuazione
dell'articolo 16 della legge 5  maggio  2009,  n.  42,  definisce  le
modalita'  per  la  destinazione   e   l'utilizzazione   di   risorse
aggiuntive,  nonche'  per  l'individuazione  e   l'effettuazione   di
interventi speciali, al fine di promuovere lo sviluppo economico e la
coesione  sociale  e  territoriale,  di   rimuovere   gli   squilibri
economici, sociali, istituzionali e amministrativi  del  Paese  e  di
favorire  l'effettivo  esercizio  dei  diritti  della   persona.   La
programmazione e attuazione di  tali  interventi  e'  coordinata  con
quelli di natura ordinaria, che  utilizzano  le  risorse  previste  a
legislazione  vigente  con  esclusione  di  quelle  finalizzate   dal
presente  decreto,  secondo  criteri  e  meccanismi  da   determinare
nell'ambito del Documento di indirizzo strategico di cui all'articolo
5. 
        2. Gli interventi individuati ai sensi del  presente  decreto
sono finalizzati a perseguire anche la perequazione infrastrutturale.
«Codesta ecc.ma Corte  costituzionale  in  un  giudizio  promosso  da
questa Regione ed avente ad oggetto la legittimita' costituzionale di
talune norme della legge 5 maggio 2009, n. 42 ha rilevato  (sent.  n.
201/2010) che  l'art.  1,  comma  2,  della  legge  n.  42  del  2009
stabilisce univocamente che  gli  unici  principi  della  delega  sul
federalismo fiscale applicabili alle Regioni a  statuto  speciale  ed
alle Province autonome sono quelli contenuti negli artt. 15, 22 e 27»
e ha ritenuto che «di conseguenza non sono applicabili  alla  Regione
Siciliana gli indicati principi e criteri di delega  contenuti  nelle
disposizioni  censurate»  precisando  altresi'  che  la   conclusione
enunciata «e' fondata su una sicura esegesi del dato normativo, priva
di plausibili alternative». 
    La stessa legge delega all'art. 27 prevede che per  le  autonomie
speciali  le   misure   necessarie   a   conseguire   gli   obiettivi
costituzionali di perequazione e  solidarieta'  siano  stabilite  con
norme di attuazione ed istituisce altresi' un «tavolo  di  confronto»
nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano  che,  come
rilevato nella  sentenza  citata  rappresenta  il  luogo  in  cui  si
realizza, attraverso una permanente interlocuzione, il confronto  tra
lo Stato e le  autonomie  speciali  per  quanto  attiene  ai  profili
perequativi e finanziari  del  federalismo  fiscale  delineati  dalla
legge di delegazione, secondo il principio  di  leale  collaborazione
espressamente richiamato. 
    Sennonche' il nuovo provvedimento attuativo ne' nell'articolo che
oggi segnatamente si impugna, in quanto contiene le norme transitorie
e finali nel cui ambito  allocare  la  formula  omessa,  ne'  altrove
ripete  la  clausola  di  esclusione  di  cui  alla   legge   delega,
disattendendo l'apposita richiesta della Conferenza delle  Regioni  e
Province autonome che nella seduta del 16 dicembre 2010 ha negato  la
prevista intesa sullo schema del Decreto in questione  subordinandola
all'adozione di una serie di emendamenti, tra i quali una clausola di
salvaguardia per le autonomie speciali. 
    E' cio' nonostante la forte connotazione pattizia  che  la  legge
delega  ha  voluto  assegnare  all'attuazione  della  normativa   sul
federalismo fiscale perseguendo, nel contempo, l'obiettivo del celere
inveramento della riforma ed il rispetto delle prerogative statutarie
delle  autonomie  differenziate.  Lungi,  pertanto,  dal   consentire
qualsiasi pur recondito elemento di unilateralita' che, al contrario,
sembra pervadere  le  iniziative  governative,  come  quella  di  cui
trattasi,  con  l'intento  di  comprimere  l'ambito   materiale   del
negoziato assumendo atti di diretta regolazione della fattispecie. 
    Ne discende che l'applicazione del d.lgs. 31 maggio  2011  n.  88
alle Regioni ad autonomia differenziata comporti, al di la' del  dato
testuale in precedenza richiamato, come confermato da codesto Giudice
delle leggi, una sostanziale sottrazione di  materia  assegnata  alla
trattativa,  nelle  forme  di  rito  dell'attuazione  degli   statuti
speciali, tra lo Stato e  la  Regione,  con  conseguente  regolazione
unilaterale da parte del primo. 
    La prospettata esclusione dall'applicazione  del  regime  di  cui
all'art. 16 della legge sul  federalismo  fiscale  per  le  autonomie
differenziate, e',  sotto  altro  profilo,  pienamente  coerente  con
l'impianto complessivo della stessa in quanto la  medesima  normativa
appronta   uno   specifico   regime   anche   per   la   perequazione
infrastrutturale che va fatto risalire all'art. 22 della stessa fonte
normativa. 
    In tal guisa e' quindi su questa ultima  disposizione  normativa,
e, conseguentemente, con le specifiche garanzie procedurali  previste
dalla stessa legge  e  declinate  da  codesta  ecc.ma  Corte  con  la
surrichiamata  sentenza,  che  va  incentrata  la  disciplina   sulle
perequazioni infrastrutturali. 
    Tale soluzione  permette  di  contemperare  l'applicazione  delle
previsioni del citato art. 22 con le  preesistenti  previsioni  degli
statuti speciali, di  rango  costituzionale,  e  per  la  Sicilia  si
ricordi specificatamente l'art. 38 dello Statuto  siciliano,  che  si
riconnette pienamente all'impostazione offerta  dal  legislatore  nel
2009. 
    Va da se', ovviamente, che principi  scaturenti  dalla  normativa
applicativa dell'art.16 della stessa legge  sul  federalismo  fiscale
ben potranno trovare applicazione anche nei confronti delle Regioni a
statuto speciale (a partire, ad esempio, dall'istituto del  contratto
istituzionale di  sviluppo)  ma  sempre  nel  rispetto  dei  principi
delineati di applicazione della legislazione sul federalismo  fiscale
e, soprattutto, dagli statuti di autonomia.  Tuttavia,  mancando  nel
testo   qualsiasi   riferimento   al   principio   pattizio    (norme
d'attuazione),   statutariamente   garantito,   quale   regola    per
disciplinare nelle Regioni a Statuto speciale gli interventi speciali
aggiuntivi di cui all'art.  119,  comma  5,  della  Costituzione,  il
d.lgs. 31 maggio 2011 n. 88,  in  mancanza  di  espressa  esclusione,
finisce  col  rendersi  applicabile  anche  alle  Regioni  a  Statuto
speciale ed alle  Province  Autonome  a  meno  che  non  si  vogliano
irragionevolmente escludere  tali  enti  ad  autonomia  differenziata
dagli interventi in parola. 
    Una  tale  tesi  interpretativa,  risulta  infatti   all'evidenza
implausibile,  non  potendosi   invero   nutrire   dubbi   circa   la
riferibilita'  anche  a  detti  Enti  dell'art.119,  comma  5   della
Costituzione, che tali  interventi  impone  proprio  al  fine  di  un
complessivo ed equilibrato sviluppo dell'intero Paese,  tenuto  conto
in  particolare  di  quanto  disposto  dall'art.   10   della   Legge
costituzionale n. 3 del 2001. 
    Invece  circa  l'interpretazione  estensiva  delle   disposizioni
delegate in questione va ancora evidenziato che la  stessa  pone  nel
nulla non  solo  le  previsioni  degli  artt.  22  e  27,  in  palese
violazione dei principi statuiti  dalla  Corte  costituzionale  nella
richiamata sentenza del Giudice delle leggi, come ricordato  ritenute
specifiche per le autonomie differenziate, ma anche l'art.  38  dello
Statuto siciliano che  puntualmente  prevede  forme  di  perequazione
infrastrutturale. 
    Per quanto sin qui argomentato si ritiene che il d.lgs. 31 maggio
2011 n. 88 sia illegittimo poiche' incide direttamente sull'autonomia
speciale sottraendo al negoziato sul federalismo fiscale tra  Regione
siciliana e Stato materie per le quali la legge delega -  come  detto
suffragata  da  giurisprudenza  costituzionale  -   ribadisce   debba
prestarsi ossequio al principio  pattizio  consacrato  negli  Statuti
speciali e, in particolare, in quello siciliano. 
    Tale negoziato, al pari di quanto avvenuto per altre  Regioni  ad
autonomia differenziata, e' gia' stato  attivato  tra  la  Presidenza
della Regione ed i  Ministeri  interessati  in  sede  di  Commissione
paritetica. 
    E'  questa,  e  soltanto  questa,  la  sede  appropriata  per  la
individuazione e la quantificazione pattizia delle risorse aggiuntive
e  degli  interventi  speciali  per  la  rimozione  degli   squilibri
economici e sociali. 
    Pertanto va esclusa la  diretta  ed  immediata  applicazione  nei
confronti della Regione siciliana del d.lgs. 31 maggio 2011 n. 88.